Chiedere la rateizzazione del pagamento di un tributo

Descrizione

Chiedere la rateizzazione del pagamento di un tributo

Il contribuente che si trova in difficoltà economica può chiedere al Comune di rateizzare il pagamento di tributi comunali.

Dopo aver verificato le condizioni economiche del cittadino, il Comune può decidere di dilazionare il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un numero massimo stabilito dal Regolamento comunale, come previsto dal Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, art. 52, com. 1 che concede ai Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.

Per le somme in riscossione ordinaria il contribuente deve presentare domanda al proprio Comune.

In caso di riscossione coattiva, la domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune o ad altro soggetto eventualmente incaricato.

In Comune di Serrapetrona …

La richiesta di rateizzazione del pagamento di un tributo deve attenersi al Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 09/04/2020, n.4, in particolare all’art. 22 – Dilazioni di pagamento, il quale recita:

“1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l’applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, e prima dell’emissione degli atti di cui al comma 792, lett. a) dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
a) durata massima (salva diversa disposizione normativa prevista per tributi specifici):

  • fino a euro 500,00 nessuna rateizzazione
  • da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a cinque rate mensili
  • da euro 3.000,01 a euro 10.000,00 da sei a dodici rate mensili
  • da euro 10.000,01 a euro 20.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili
  • oltre euro 20.000,00 da ventiquattro a trentasei rate mensili.

b) decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di tre rate, anche non consecutive
c) applicazione degli interessi nella misura pari al tasso legale vigente
d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o d’importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degl’interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti sopra indicati, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute.

5. Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 5.000,00, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il pagamento di entrate non tributarie.”